Art. 9

Ammissibilità dei costi del contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine

In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi del contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine 1.   Per gli interventi finalizzati a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 e conformi all'articolo 38 del medesimo regolamento, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto o, se del caso, installazione di: a) ami circolari; b) dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti; c) sistemi di esclusione delle tartarughe; d) cavi dotati di bandierine; e) altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di specie protette. 2.   Sono altresì ammissibili al sostegno i costi collegati a: a) formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine; b) progetti vertenti sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi; c) eventualmente, progetti vertenti sulle zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere. 3.   Ai fini della sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a basso impatto, possono essere ammissibili al sostegno i costi di nasse e trappole e di attrezzi per la tecnica jigging e per la lenza a mano.
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