Art. 7

Ammissibilità dei costi di raccolta dei rifiuti da parte dei pescatori

In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi di raccolta dei rifiuti da parte dei pescatori Ai fini degli interventi di raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a: a) rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per lottare contro la pesca fantasma; b) acquisto e, se del caso, installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti; c) predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi incentivi finanziari; d) acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti; e) campagne di comunicazione, d'informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori d'interesse a partecipare a progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti; f) formazione dei pescatori e degli agenti portuali.
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