Art. 8
Ammissibilità dei costi di elementi destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine
In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi di elementi destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine
1. Ai fini degli interventi di costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
a)
acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico;
b)
acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati;
c)
lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni;
d)
nelle regioni ultraperiferiche, acquisto e, se del caso, installazione di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci che contribuiscono a una pesca sostenibile e selettiva, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.
2. Ai fini degli interventi di cui al paragrafo 1, non sono ammissibili i costi collegati a:
a)
acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale;
b)
costruzione e manutenzione di dispositivi di concentrazione dei pesci, ad eccezione dei costi previsti al paragrafo 1, lettera d).
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