Art. 9
Ammissibilità dei costi del contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine
In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi del contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine
1. Per gli interventi finalizzati a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 e conformi all'articolo 38 del medesimo regolamento, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto o, se del caso, installazione di:
a)
ami circolari;
b)
dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti;
c)
sistemi di esclusione delle tartarughe;
d)
cavi dotati di bandierine;
e)
altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di specie protette.
2. Sono altresì ammissibili al sostegno i costi collegati a:
a)
formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
b)
progetti vertenti sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;
c)
eventualmente, progetti vertenti sulle zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere.
3. Ai fini della sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a basso impatto, possono essere ammissibili al sostegno i costi di nasse e trappole e di attrezzi per la tecnica jigging e per la lenza a mano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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