Art. 8
Ripartizione dei costi annuali tra soggetti vigilati significativi e meno significativi
In vigore dal 22 ott 2014
Ripartizione dei costi annuali tra soggetti vigilati significativi e meno significativi
1. Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza in relazione a ciascun soggetto e gruppo vigilato, i costi annuali sono suddivisi in due parti, una per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati, nel modo di seguito indicato:
a)
i costi annuali da recuperare dai soggetti vigilati significativi;
b)
i costi annuali da recuperare dai soggetti vigilati meno significativi;
2. La suddivisione dei costi annuali ai sensi del paragrafo 1 è effettuata sulla base dei costi imputati alle funzioni interessate che esercitano la vigilanza diretta sui soggetti vigilati significativi e la vigilanza indiretta sui soggetti vigilati meno significativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1163:oj#art-8