Art. 8 · Ripartizione dei costi annuali tra soggetti vigilati significativi e meno significativi

Art. 8

Ripartizione dei costi annuali tra soggetti vigilati significativi e meno significativi

In vigore dal 22 ott 2014
Ripartizione dei costi annuali tra soggetti vigilati significativi e meno significativi 1.   Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza in relazione a ciascun soggetto e gruppo vigilato, i costi annuali sono suddivisi in due parti, una per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati, nel modo di seguito indicato: a) i costi annuali da recuperare dai soggetti vigilati significativi; b) i costi annuali da recuperare dai soggetti vigilati meno significativi; 2.   La suddivisione dei costi annuali ai sensi del paragrafo 1 è effettuata sulla base dei costi imputati alle funzioni interessate che esercitano la vigilanza diretta sui soggetti vigilati significativi e la vigilanza indiretta sui soggetti vigilati meno significativi.
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