Art. 10

Contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti o gruppi vigilati

In vigore dal 22 ott 2014
Contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti o gruppi vigilati 1.   Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto o gruppo vigilato significativo è determinato mediante la ripartizione dell'importo esigibile nei confronti della categoria dei soggetti e dei gruppi vigilati significativi tra i singoli soggetti e gruppi vigilati significativi in base ai rispettivi fattori per il calcolo della contribuzione. 2.   Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto o gruppo vigilato meno significativo è determinato mediante la ripartizione dell'importo esigibile nei confronti della categoria dei soggetti e dei gruppi vigilati meno significativi tra i singoli soggetti o gruppi vigilati meno significativi in base ai rispettivi fattori per il calcolo della contribuzione. 3.   I fattori per il calcolo della contribuzione al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti sono determinati nel modo di seguito indicato: a) I fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall'ammontare alla data di riferimento: i) delle attività totali; ii) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. In caso di succursale tenuta a contribuzione, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è considerato pari a zero. b) I dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati e raccolti conformemente a una decisione della BCE che delinea la metodologia e le procedure applicabili. Tale decisione è pubblicata sul sito Internet della BCE. c) Ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione, i gruppi vigilati dovrebbero, di regola, escludere le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. I gruppi vigilati possono decidere di non scomputare tali attività nella determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione. d) Per i soggetti o i gruppi vigilati classificati come meno significativi sulla base dell', paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il fattore per il calcolo della contribuzione relativo alle attività totali non può eccedere 30 miliardi di EUR. e) Le ponderazione relativa utilizzata in relazione ai fattori per il calcolo della contribuzione è la seguente: i) per le attività totali; 50 per cento; ii) per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio: 50 per cento; 4.   I soggetti obbligati al pagamento comunicano i fattori per il calcolo della contribuzione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e trasmettono i dati richiesti all'ANC interessata per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza da parte della BCE entro la fine della giornata lavorativa del 1o luglio dell'anno successivo alla data di riferimento predetta ovvero entro la giornata lavorativa successiva ove il 1o luglio non sia giorno lavorativo. Ove i soggetti vigilati redigano i propri bilanci annuali a una data di fine esercizio non coincidente con la fine dell'anno civile, i soggetti obbligati al pagamento possono comunicare fattori per il calcolo della contribuzione riferiti alla rispettiva data di fine esercizio. Le ANC comunicano tali dati alla BCE in conformità procedure stabilite dalla BCE. La somma delle attività totali e quella degli importi complessivi dell'esposizione al rischio di tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo è pubblicata sul sito Internet della BCE: 5.   Ove un soggetto obbligato al pagamento del contributo ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE provvede a determinarli in conformità alla metodologia stabilita nella propria decisione. L'omessa comunicazione dei fattori per il calcolo della contribuzione come disposto al paragrafo 4 del presente articolo è considerata violazione del presente regolamento. 6.   Il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo è effettuato con le modalità di seguito indicate: a) Il contributo annuale per le attività di vigilanza è la somma della componente costituita dal contributo minimo e della componente variabile del contributo. b) Il contributo minimo è calcolato in percentuale fissa sull'ammontare complessivo dei contributi per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati ai sensi degli . Per la categoria dei soggetti e gruppi vigilati significativi la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo. Per i soggetti e i gruppi vigilati significativi le cui attività totali non superano 10 miliardi di EUR, il contributo minimo è dimezzato. Per la categoria dei soggetti e dei gruppi vigilati meno significativi, la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo. Il contributo minimo rappresenta il limite inferiore del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo. c) La componente variabile del contributo corrisponde alla differenza tra l'ammontare totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati determinata ai sensi degli e il contributo minimo per la stessa categoria. La componente variabile del contributo è ripartita tra i singoli soggetti obbligati al pagamento del contributo di ciascuna categoria in base alla rispettiva quota di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo rispetto alla somma di tutti i fattori per il calcolo della contribuzione ponderati di tutti i soggetti tenuti alla contribuzione. Sulla base del calcolo eseguito in conformità ai paragrafi che precedono e dei fattori per il calcolo della contribuzione comunicati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, la BCE decide il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto sarà comunicato al soggetto obbligato al pagamento del contributo mediante avviso di contribuzione.
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