Art. 7
Nuovi soggetti vigilati o cambiamento della qualificazione
In vigore dal 22 ott 2014
Nuovi soggetti vigilati o cambiamento della qualificazione
1. Ove un soggetto vigilato o un gruppo vigilato sia soggetto a vigilanza solo per una parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero dei mesi interi del periodo di contribuzione durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è sottoposta a vigilanza.
2. Ove, a seguito di una decisione in tal senso della BCE, la qualifica di un soggetto o di un gruppo vigilato cambi da significativo a meno significativo o viceversa, il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero dei mesi durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è risultato un soggetto o un gruppo significativo o meno significativo all'ultimo giorno del mese.
3. Ove l'ammontare del contributo annuale per le attività di vigilanza si discosti dall'ammontare del contributo calcolato in conformità ai paragrafi 1 o 2, la BCE provvede al rimborso in favore del soggetto obbligato al pagamento del contributo o all'emissione di una fattura aggiuntiva a suo carico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1163:oj#art-7