Art. 7 · Nuovi soggetti vigilati o cambiamento della qualificazione

Art. 7

Nuovi soggetti vigilati o cambiamento della qualificazione

In vigore dal 22 ott 2014
Nuovi soggetti vigilati o cambiamento della qualificazione 1.   Ove un soggetto vigilato o un gruppo vigilato sia soggetto a vigilanza solo per una parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero dei mesi interi del periodo di contribuzione durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è sottoposta a vigilanza. 2.   Ove, a seguito di una decisione in tal senso della BCE, la qualifica di un soggetto o di un gruppo vigilato cambi da significativo a meno significativo o viceversa, il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero dei mesi durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è risultato un soggetto o un gruppo significativo o meno significativo all'ultimo giorno del mese. 3.   Ove l'ammontare del contributo annuale per le attività di vigilanza si discosti dall'ammontare del contributo calcolato in conformità ai paragrafi 1 o 2, la BCE provvede al rimborso in favore del soggetto obbligato al pagamento del contributo o all'emissione di una fattura aggiuntiva a suo carico.
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