Art. 5
Costi annuali
In vigore dal 22 ott 2014
Costi annuali
1. I costi annuali costituiscono la base per la determinazione dei contributi annuali per le attività di vigilanza e sono recuperati mediante il pagamento di detti contributi annuali per le attività di vigilanza.
2. L'importo dei costi annuali è determinato in base all'ammontare delle spese annuali rappresentate dalle spese sostenute dalla BCE nel periodo di contribuzione di riferimento direttamente o indirettamente collegate ai suoi compiti in materia di vigilanza;
Il complessivo ammontare dei contributi annuali per le attività di vigilanza copre, ma non eccede, le spese sostenute dalla BCE in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza nel periodo di contribuzione di riferimento.
3. Nella determinazione dei costi annuali, la BCE tiene conto:
a)
di contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non è stato possibile riscuotere;
b)
di interessi ricevuti ai sensi dell';
c)
di somme ricevute o rimborsate ai sensi dell', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1163:oj#art-5