Art. 4

Soggetto obbligato al pagamento

In vigore dal 22 ott 2014
Soggetto obbligato al pagamento 1.   In relazione al contributo annuale per le attività di vigilanza è obbligato al pagamento: a) l'ente creditizio tenuto a contribuzione, in caso di ente creditizio tenuto a contribuzione che non faccia parte di un gruppo vigilato; b) la succursale tenuta a contribuzione, in caso di succursale tenuta contribuzione che non sia considerata congiuntamente ad altra succursale tenuta a contribuzione; c) il soggetto individuato ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, in caso di un gruppo vigilato di soggetti tenuti a contribuzione. 2.   Fatti salvi gli accordi stipulati nell'ambito di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione in relazione alla ripartizione dei costi, un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione è considerato unitariamente. Ciascun gruppo di soggetti tenuti a contribuzione nomina il soggetto obbligato al pagamento per l'intero gruppo e notifica alla BCE l'identità di tale soggetto. Il soggetto obbligato al pagamento deve essere stabilito in uno Stato membro partecipante. Tale notifica è considerata valida solo se: a) indica nominativamente tutti i soggetti vigilati del gruppo ai quali la notifica si riferisce; b) è sottoscritta per conto di tutti i soggetti vigilati del gruppo; c) perviene alla BCE entro e non oltre il 1o luglio di ogni anno, al fine di poter essere presa in considerazione per l'emissione dell'avviso di contribuzione relativo al periodo di contribuzione successivo. Se alla BCE perviene entro i termini più di una notifica per gruppo di soggetti tenuti a contribuzione, prevale la notifica più prossima al termine di scadenza, ma ad esso antecedente. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE si riserva il diritto di individuare il soggetto tenuto al pagamento.
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Soggetto obbligato al pagamento (Art. 4 Regolamento (UE) 2014/1163) — Testo vigente | Portale Normativo