Art. 332

Classificazione degli elementi dei fondi propri delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate di un paese terzo a livello di gruppo

In vigore dal 10 ott 2014
Classificazione degli elementi dei fondi propri delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate di un paese terzo a livello di gruppo 1.   Se un elemento dei fondi propri è stato emesso da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo, l'impresa partecipante classifica l'elemento dei fondi propri applicando i criteri di classificazione di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: (a) le imprese sono conformi ai requisiti di cui agli del presente regolamento; (b) l'elemento dei fondi propri è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri, potrebbero comportare la non conformità di tale elemento ai requisiti di cui all' della direttiva 2009/138/CE a livello di gruppo. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a): (a) negli del presente regolamento, per «requisito patrimoniale di solvibilità» si intende il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo; (b) negli del presente regolamento, per «requisito patrimoniale minimo» si intendono sia il requisito patrimoniale, stabilito dall'autorità di vigilanza del paese terzo interessato, dell'impresa che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia uno dei seguenti minimi: i) se si applica il metodo 1, il minimo per il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo calcolato ai sensi dell', paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE; ii) se si applica una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, il minimo calcolato ai sensi dell' del presente regolamento.
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Classificazione degli elementi dei fondi propri delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate di un paese terzo a livello di gruppo (Art. 332 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo