Art. 330

Disponibilità a livello di gruppo dei fondi propri ammissibili di imprese partecipate

In vigore dal 10 ott 2014
Disponibilità a livello di gruppo dei fondi propri ammissibili di imprese partecipate 1.   Per valutare se determinati fondi propri ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata o di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, le autorità di vigilanza prendono in considerazione tutti i seguenti elementi: (a) se l'elemento dei fondi propri è soggetto a obblighi legali o regolamentari che ne limitano la capacità di assorbire tutti i tipi di perdite ovunque esse insorgano all'interno del gruppo; (b) se sussistono obblighi legali o regolamentari che limitano la trasferibilità di attività a un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione; (c) se non sarebbe possibile rendere disponibili tali fondi propri per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro un termine massimo di 9 mesi; (d) se, in caso di applicazione del metodo 2, l'elemento dei fondi propri non soddisfa i requisiti di cui agli ; ai fini di detti articoli, per «requisito patrimoniale di solvibilità» si intendono sia il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. 2.   Nella valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza prendono in considerazione i limiti che sussisterebbero in caso di continuità aziendale. Nella valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza tengono conto anche di eventuali costi a carico dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista o di qualsiasi impresa partecipata che deriverebbero probabilmente dalla messa a disposizione dei fondi propri per il gruppo. 3.   Si considera che i seguenti elementi non sono effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo: (a) fondi propri accessori; (b) azioni privilegiate, il conto subordinato degli iscritti dell'impresa mutua e passività subordinate; (c) un importo pari al valore delle attività fiscali differite nette; a tal fine, l'importo delle attività fiscali differite può essere ridotto dell'importo della passività fiscale differita associata a condizione che dette attività fiscali differite e passività fiscali differite associate derivino entrambe dalle disposizioni legislative in materia fiscale di uno Stato membro o di un paese terzo e che le autorità fiscali dello Stato membro o del paese terzo in questione permettano tale compensazione. Se l'impresa partecipante è in grado di dimostrare in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità di vigilanza che l'ipotesi di cui al primo comma per uno degli elementi è inappropriata in considerazione delle circostanze specifiche del gruppo, l'impresa partecipante può includere detto elemento nei fondi propri disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. 4.   Si considera che in nessun caso i seguenti elementi sono effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo: (a) eventuali quote di minoranza detenute in un'impresa figlia superiori al contributo di detta impresa figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, se l'impresa figlia è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista; (b) eventuali quote di minoranza in un'impresa strumentale figlia; (c) eventuali elementi dei fondi propri limitati in fondi separati di cui all', lettera b), della direttiva 2009/138/CE, e all' del presente regolamento. 5.   Se un elemento dei fondi propri di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista non può essere reso effettivamente disponibile per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, tale elemento dei fondi propri può essere incluso nel calcolo della solvibilità di gruppo soltanto fino alla concorrenza del contributo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista in questione al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. 6.   Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista è compresa nei dati consolidati conformemente all', paragrafo 1, lettera a) o c), il suo contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato rispecchia i vantaggi derivanti dalla diversificazione ed è calcolato come segue: (a) se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato, relativamente all'impresa partecipata, sulla base della formula standard, la quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa partecipata è moltiplicata per una percentuale corrispondente alla proporzione tra la componente diversificata del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, come indicato all', lettera a), e la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di ciascuna delle imprese comprese nel calcolo di detta componente diversificata del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato; (b) se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato, relativamente all'impresa partecipata, sulla base di un modello interno, il requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa partecipata è moltiplicato per una percentuale corrispondente alla proporzione degli effetti di diversificazione a livello di gruppo che sono attribuiti all'impresa partecipata in base al modello interno, a condizione che la somma di tali percentuali per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista comprese nel calcolo consolidato basato sul modello interno sia uguale al 100 %.
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