Art. 320

Effettivo trasferimento del rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Effettivo trasferimento del rischio 1.   Gli accordi contrattuali concernenti il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a una società veicolo e dalla società veicolo ai detentori del debito della società veicolo o ai fornitori di finanziamento alla società veicolo garantiscono tutti i seguenti aspetti: (a) il trasferimento del rischio è effettivo in ogni circostanza; (b) la portata del trasferimento del rischio è chiaramente definita e incontrovertibile. 2.   In presenza di operazioni collegate che potrebbero compromettere l'effettivo trasferimento del rischio, detto trasferimento non è ritenuto effettivo in ogni circostanza.
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Effettivo trasferimento del rischio (Art. 320 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo