Art. 321

Diritti dei detentori del debito o dei fornitori di meccanismi di finanziamento

In vigore dal 10 ott 2014
Diritti dei detentori del debito o dei fornitori di meccanismi di finanziamento Gli accordi contrattuali concernenti il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a una società veicolo e dalla società veicolo ai detentori del debito della società veicolo o ai fornitori di finanziamento alla società veicolo garantiscono tutti i seguenti aspetti: (a) i crediti dei detentori del debito o dei fornitori di meccanismi di finanziamento sono costantemente subordinati alle obbligazioni di riassicurazione della società veicolo verso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (b) i detentori del debito o i fornitori di finanziamento non ricevono pagamenti se, a seguito di detti pagamenti, la società veicolo non sarebbe più integralmente finanziata; (c) i detentori del debito o i fornitori di finanziamento non hanno alcun diritto di rivalsa sulle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (d) i detentori del debito o i fornitori di finanziamento non hanno alcun diritto di richiedere la liquidazione della società veicolo.
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Diritti dei detentori del debito o dei fornitori di meccanismi di finanziamento (Art. 321 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo