Art. 318
In vigore dal 10 ott 2014
L'autorizzazione di una società veicolo da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel cui territorio la società veicolo intende stabilire la propria sede è soggetta a tutte le seguenti condizioni:
(a)
la società veicolo assume i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione mediante contratti di riassicurazione o assume i rischi assicurativi attraverso accordi simili;
(b)
qualora la società veicolo assuma rischi ceduti da più imprese di assicurazione o di riassicurazione, la solvibilità di detta società veicolo non è compromessa da procedure di liquidazione di una qualsiasi di tali imprese di assicurazione o di riassicurazione;
(c)
gli accordi contrattuali concernenti il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione alla società veicolo e l'investimento in attività da parte di detta società soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 319 a 321;
(d)
le persone che dirigono effettivamente la società veicolo soddisfano i requisiti di cui all';
(e)
gli azionisti o i membri che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell', punto 21, della direttiva 2009/138/CE nella società veicolo soddisfano le condizioni di cui all';
(f)
la società veicolo dispone di un sistema efficace di governance e soddisfa i requisiti di cui all';
(g)
la società veicolo è in grado di soddisfare i requisiti di cui all';
(h)
la società veicolo soddisfa i requisiti di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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