Art. 320 · Effettivo trasferimento del rischio

Art. 320

Effettivo trasferimento del rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Effettivo trasferimento del rischio 1.   Gli accordi contrattuali concernenti il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a una società veicolo e dalla società veicolo ai detentori del debito della società veicolo o ai fornitori di finanziamento alla società veicolo garantiscono tutti i seguenti aspetti: (a) il trasferimento del rischio è effettivo in ogni circostanza; (b) la portata del trasferimento del rischio è chiaramente definita e incontrovertibile. 2.   In presenza di operazioni collegate che potrebbero compromettere l'effettivo trasferimento del rischio, detto trasferimento non è ritenuto effettivo in ogni circostanza.
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