Art. 320
Effettivo trasferimento del rischio
In vigore dal 10 ott 2014
Effettivo trasferimento del rischio
1. Gli accordi contrattuali concernenti il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a una società veicolo e dalla società veicolo ai detentori del debito della società veicolo o ai fornitori di finanziamento alla società veicolo garantiscono tutti i seguenti aspetti:
(a)
il trasferimento del rischio è effettivo in ogni circostanza;
(b)
la portata del trasferimento del rischio è chiaramente definita e incontrovertibile.
2. In presenza di operazioni collegate che potrebbero compromettere l'effettivo trasferimento del rischio, detto trasferimento non è ritenuto effettivo in ogni circostanza.
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