Art. 310
Valutazione a fini di solvibilità
In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione a fini di solvibilità
1. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni importanti, diverse da quelle già pubblicate nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in merito alla valutazione delle attività, delle riserve tecniche e di altre passività a fini di solvibilità.
2. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende una descrizione:
(a)
delle ipotesi pertinenti sulle future misure di gestione;
(b)
delle ipotesi pertinenti sul comportamento dei contraenti.
3. La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni sulle aree di cui all' del presente regolamento a fini di conformità agli obblighi di informativa dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione relativamente alla valutazione a fini di solvibilità.
4. Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano le attività o le passività sulla base dei metodi di valutazione che utilizzano per redigere i bilanci conformemente all', paragrafo 4, del presente regolamento, trasmettono una valutazione in termini qualitativi e quantitativi del criterio di cui all', paragrafo 4, lettera d).
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