Art. 310 · Valutazione a fini di solvibilità

Art. 310

Valutazione a fini di solvibilità

In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione a fini di solvibilità 1.   La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni importanti, diverse da quelle già pubblicate nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in merito alla valutazione delle attività, delle riserve tecniche e di altre passività a fini di solvibilità. 2.   La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende una descrizione: (a) delle ipotesi pertinenti sulle future misure di gestione; (b) delle ipotesi pertinenti sul comportamento dei contraenti. 3.   La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni sulle aree di cui all' del presente regolamento a fini di conformità agli obblighi di informativa dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione relativamente alla valutazione a fini di solvibilità. 4.   Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano le attività o le passività sulla base dei metodi di valutazione che utilizzano per redigere i bilanci conformemente all', paragrafo 4, del presente regolamento, trasmettono una valutazione in termini qualitativi e quantitativi del criterio di cui all', paragrafo 4, lettera d).
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