Art. 206
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche
In vigore dal 10 ott 2014
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche
1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche è uguale a:
dove:
(a)
BSCR è il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all', lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
(b)
nBSCR è il requisito patrimoniale di solvibilità di base netto di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
(c)
FDB sono le riserve tecniche senza margine di rischio relative a future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.
2. Il requisito patrimoniale di solvibilità di base netto è calcolato conformemente al capo V, sezione 1, sottosezioni da 1 a 7, con tutte le seguenti modifiche:
(a)
quando il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del requisito patrimoniale di solvibilità di base è basato sull'impatto di uno scenario sui fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, tale scenario può modificare il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale incluse nelle riserve tecniche;
(b)
i calcoli basati su scenari del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, del sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia SLT, del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia, del modulo del rischio di mercato e del modulo del rischio di inadempimento della controparte, nonché i calcoli basati su scenari di cui alle lettere c) e d) tengono conto dell'impatto dello scenario sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale incluse nelle riserve tecniche, sulla base di ipotesi relative a future misure di gestione conformi all';
(c)
invece che sul requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte su esposizioni di tipo 1 di cui all', paragrafo 1, il calcolo è basato sul requisito patrimoniale che è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da una perdita istantanea, dovuta a eventi qualificati come inadempimenti riguardanti esposizioni di tipo 1, dell'importo del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte su esposizioni di tipo 1 di cui all', paragrafo 1;
(d)
quando utilizzano un calcolo semplificato per un requisito patrimoniale specifico, come indicato agli , all', paragrafi 1 e 2, agli , all', paragrafo 1, lettere a) e b), o all', le imprese di assicurazione e di riassicurazione basano tale calcolo sul requisito patrimoniale che è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da una perdita istantanea dell'importo del requisito patrimoniale di cui all'articolo pertinente e ipotizzano che la perdita istantanea sia dovuta al rischio coperto dal requisito patrimoniale di cui a detto articolo.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto di eventuali restrizioni legali, regolamentari o contrattuali riguardanti la distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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