Art. 203

In vigore dal 10 ott 2014
Il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali è uguale a: dove Vintangibles è l'importo delle attività immateriali rilevato e valutato conformemente all', punto 2.
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Art. 203 Regolamento (UE) 2015/35 — Testo vigente | Portale Normativo