Art. 202

Esposizioni di tipo 2

In vigore dal 10 ott 2014
Esposizioni di tipo 2 Il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 2 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del valore delle esposizioni di tipo 2 pari al seguente importo: dove: (a) LGDreceivables>3months sono le perdite totali per inadempimento su tutti i crediti nei confronti di intermediari che sono scaduti da oltre tre mesi; (b) la somma è calcolata su tutte le esposizioni di tipo 2 diverse dai crediti nei confronti di intermediari che sono scaduti da oltre tre mesi; (c) LGDi è la perdita per inadempimento sull'esposizione di tipo 2 i.
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Esposizioni di tipo 2 (Art. 202 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo