Art. 165

Disposizioni generali

In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni generali 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse di cui all', paragrafo 5, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è uguale al maggiore tra i seguenti valori: (a) la somma, in tutte le valute, dei requisiti patrimoniali per il rischio di un incremento della struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato all' del presente regolamento; (b) la somma, in tutte le valute, dei requisiti patrimoniali per il rischio di un calo della struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato all' del presente regolamento. 2.   Qualora il maggiore tra i requisiti patrimoniali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e il maggiore tra i corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell', paragrafo 2, non siano basati sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per il quale lo scenario sottostante comporta il corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell', paragrafo 2.
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Disposizioni generali (Art. 165 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo