Art. 163

Sottomodulo del rischio di pandemia

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di pandemia 1.   Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di pandemia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è calcolato come segue: dove: (a) E è l'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; (b) la somma comprende tutti i paesi c; (c) Nc è il numero delle persone assicurate delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che soddisfano tutte le seguenti condizioni: i) le persone assicurate abitano nel paese c, ii) le persone assicurate sono coperte da obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le spese mediche, diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori, che coprono le spese mediche derivanti da una malattia infettiva; (d) Mc è l'importo medio previsto erogato dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione per ciascuna persona assicurata del paese c in caso di pandemia. 2.   L'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è uguale a: dove: (a) la somma comprende tutte le persone assicurate i coperte dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di protezione del reddito diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori; (b) Ei è il valore delle prestazioni erogate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la persona assicurata i in caso di invalidità lavorativa permanente dovuta a una malattia infettiva. Il valore delle prestazioni è la somma assicurata oppure, qualora il contratto preveda che le prestazioni siano erogate mediante pagamenti ricorrenti, la migliore stima dei pagamenti delle prestazioni nell'ipotesi che la persona assicurata sia invalida permanente e non guarisca. 3.   Per tutti i paesi, l'importo medio previsto erogato dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione per ciascuna persona assicurata di un determinato paese c in caso di pandemia è uguale a: dove: (a) la somma comprende i tipi di ricorso all'assistenza sanitaria h di cui all'allegato XVI; (b) Hh è il rapporto delle persone assicurate con sintomi clinici che ricorrono all'assistenza sanitaria h come indicato all'allegato XVI; (c) CH(h,c) è la migliore stima degli importi erogati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per una persona assicurata nel paese c in relazione a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le spese mediche diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori per il ricorso all'assistenza sanitaria h in caso di pandemia.
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Sottomodulo del rischio di pandemia (Art. 163 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo