Art. 163 · Sottomodulo del rischio di pandemia

Art. 163

Sottomodulo del rischio di pandemia

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di pandemia 1.   Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di pandemia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è calcolato come segue: dove: (a) E è l'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; (b) la somma comprende tutti i paesi c; (c) Nc è il numero delle persone assicurate delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che soddisfano tutte le seguenti condizioni: i) le persone assicurate abitano nel paese c, ii) le persone assicurate sono coperte da obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le spese mediche, diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori, che coprono le spese mediche derivanti da una malattia infettiva; (d) Mc è l'importo medio previsto erogato dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione per ciascuna persona assicurata del paese c in caso di pandemia. 2.   L'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è uguale a: dove: (a) la somma comprende tutte le persone assicurate i coperte dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di protezione del reddito diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori; (b) Ei è il valore delle prestazioni erogate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la persona assicurata i in caso di invalidità lavorativa permanente dovuta a una malattia infettiva. Il valore delle prestazioni è la somma assicurata oppure, qualora il contratto preveda che le prestazioni siano erogate mediante pagamenti ricorrenti, la migliore stima dei pagamenti delle prestazioni nell'ipotesi che la persona assicurata sia invalida permanente e non guarisca. 3.   Per tutti i paesi, l'importo medio previsto erogato dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione per ciascuna persona assicurata di un determinato paese c in caso di pandemia è uguale a: dove: (a) la somma comprende i tipi di ricorso all'assistenza sanitaria h di cui all'allegato XVI; (b) Hh è il rapporto delle persone assicurate con sintomi clinici che ricorrono all'assistenza sanitaria h come indicato all'allegato XVI; (c) CH(h,c) è la migliore stima degli importi erogati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per una persona assicurata nel paese c in relazione a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le spese mediche diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori per il ricorso all'assistenza sanitaria h in caso di pandemia.
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