Art. 163
Sottomodulo del rischio di pandemia
In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di pandemia
1. Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di pandemia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è calcolato come segue:
dove:
(a)
E è l'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
(b)
la somma comprende tutti i paesi c;
(c)
Nc
è il numero delle persone assicurate delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
i)
le persone assicurate abitano nel paese c,
ii)
le persone assicurate sono coperte da obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le spese mediche, diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori, che coprono le spese mediche derivanti da una malattia infettiva;
(d)
Mc
è l'importo medio previsto erogato dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione per ciascuna persona assicurata del paese c in caso di pandemia.
2. L'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è uguale a:
dove:
(a)
la somma comprende tutte le persone assicurate i coperte dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di protezione del reddito diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori;
(b)
Ei
è il valore delle prestazioni erogate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la persona assicurata i in caso di invalidità lavorativa permanente dovuta a una malattia infettiva. Il valore delle prestazioni è la somma assicurata oppure, qualora il contratto preveda che le prestazioni siano erogate mediante pagamenti ricorrenti, la migliore stima dei pagamenti delle prestazioni nell'ipotesi che la persona assicurata sia invalida permanente e non guarisca.
3. Per tutti i paesi, l'importo medio previsto erogato dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione per ciascuna persona assicurata di un determinato paese c in caso di pandemia è uguale a:
dove:
(a)
la somma comprende i tipi di ricorso all'assistenza sanitaria h di cui all'allegato XVI;
(b)
Hh
è il rapporto delle persone assicurate con sintomi clinici che ricorrono all'assistenza sanitaria h come indicato all'allegato XVI;
(c)
CH(h,c)
è la migliore stima degli importi erogati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per una persona assicurata nel paese c in relazione a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per le spese mediche diverse dalle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori per il ricorso all'assistenza sanitaria h in caso di pandemia.
Storico versioni
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