Art. 133
Sottomodulo del rischio di responsabilità civile
In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di responsabilità civile
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile è uguale a:
dove:
(a)
la somma comprende tutte le possibili combinazioni di gruppi di rischio di responsabilità civile (i,j) di cui all'allegato XI;
(b)
Corr(liability,i,j)
è il coefficiente di correlazione per il rischio di responsabilità civile dei gruppi di rischio di responsabilità civile i e j di cui all'allegato XI;
(c)
SCR(liability,i)
è il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile del gruppo di rischio di responsabilità civile i.
2. Per tutti i gruppi di rischio di responsabilità civile di cui all'allegato XI, il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile di un determinato gruppo di rischio di responsabilità civile i è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a:
dove:
(a)
f(liability,i)
è il fattore di rischio per il gruppo di rischio di responsabilità civile i di cui all'allegato XI;
(b)
P(liability,i)
sono i premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel corso dei 12 mesi successivi in relazione alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i; a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.
3. Il calcolo della perdita di fondi propri di base di cui al paragrafo 2 è basato sulle seguenti ipotesi:
(a)
la perdita del gruppo di rischio di responsabilità civile i è causata da ni sinistri e le perdite causate da tali sinistri sono rappresentative dell'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i e corrispondono alla perdita del gruppo di rischio di responsabilità civile i;
(b)
il numero di sinistri ni
è pari al numero intero più basso che supera il seguente importo:
dove:
i)
f(liability,i)
e P(liability,i)
sono definiti come indicato al paragrafo 2;
ii)
Lim(i,1)
è il limite di responsabilità civile più elevato per l'indennizzo fornito dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i;
(c)
qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisca una copertura illimitata nel gruppo di rischio di responsabilità civile i, il numero di sinistri ni
è uguale a uno.
Storico versioni
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