Art. 133

Sottomodulo del rischio di responsabilità civile

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di responsabilità civile 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile è uguale a: dove: (a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di gruppi di rischio di responsabilità civile (i,j) di cui all'allegato XI; (b) Corr(liability,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di responsabilità civile dei gruppi di rischio di responsabilità civile i e j di cui all'allegato XI; (c) SCR(liability,i) è il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile del gruppo di rischio di responsabilità civile i. 2.   Per tutti i gruppi di rischio di responsabilità civile di cui all'allegato XI, il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile di un determinato gruppo di rischio di responsabilità civile i è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a: dove: (a) f(liability,i) è il fattore di rischio per il gruppo di rischio di responsabilità civile i di cui all'allegato XI; (b) P(liability,i) sono i premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel corso dei 12 mesi successivi in relazione alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i; a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione. 3.   Il calcolo della perdita di fondi propri di base di cui al paragrafo 2 è basato sulle seguenti ipotesi: (a) la perdita del gruppo di rischio di responsabilità civile i è causata da ni sinistri e le perdite causate da tali sinistri sono rappresentative dell'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i e corrispondono alla perdita del gruppo di rischio di responsabilità civile i; (b) il numero di sinistri ni è pari al numero intero più basso che supera il seguente importo: dove: i) f(liability,i) e P(liability,i) sono definiti come indicato al paragrafo 2; ii) Lim(i,1) è il limite di responsabilità civile più elevato per l'indennizzo fornito dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i; (c) qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisca una copertura illimitata nel gruppo di rischio di responsabilità civile i, il numero di sinistri ni è uguale a uno.
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Sottomodulo del rischio di responsabilità civile (Art. 133 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo