Art. 131

Sottomodulo del rischio di sinistri aeronautici

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di sinistri aeronautici Il requisito patrimoniale per il rischio di sinistri aeronautici è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a: dove: (a) il massimo si riferisce a tutti gli aeromobili assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 6, 18 e 27 di cui all'allegato I; (b) SIa è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'assicurazione e la riassicurazione dei corpi di veicoli aerei e l'assicurazione e la riassicurazione della responsabilità civile aeromobili in relazione all'aeromobile a.
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Sottomodulo del rischio di sinistri aeronautici (Art. 131 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo