Art. 131 · Sottomodulo del rischio di sinistri aeronautici

Art. 131

Sottomodulo del rischio di sinistri aeronautici

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di sinistri aeronautici Il requisito patrimoniale per il rischio di sinistri aeronautici è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a: dove: (a) il massimo si riferisce a tutti gli aeromobili assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 6, 18 e 27 di cui all'allegato I; (b) SIa è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'assicurazione e la riassicurazione dei corpi di veicoli aerei e l'assicurazione e la riassicurazione della responsabilità civile aeromobili in relazione all'aeromobile a.
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