Art. 132

Sottomodulo del rischio di incendio

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di incendio 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di incendio è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale alla somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la concentrazione più elevata di rischio di incendio. 2.   La concentrazione più elevata di rischio di incendio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è la serie di edifici con la massima somma assicurata che soddisfa tutte le seguenti condizioni: (a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione detiene obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I, in relazione a ogni edificio di cui sono coperti i danni dovuti a incendio o esplosione, anche dopo attacchi terroristici; (b) tutti gli edifici sono interamente o parzialmente situati entro un raggio di 200 metri. 3.   Ai fini del paragrafo 2, la serie di edifici può essere coperta da uno o vari contratti di assicurazione o di riassicurazione.
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Sottomodulo del rischio di incendio (Art. 132 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo