Art. 132 · Sottomodulo del rischio di incendio

Art. 132

Sottomodulo del rischio di incendio

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di incendio 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di incendio è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale alla somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la concentrazione più elevata di rischio di incendio. 2.   La concentrazione più elevata di rischio di incendio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è la serie di edifici con la massima somma assicurata che soddisfa tutte le seguenti condizioni: (a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione detiene obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I, in relazione a ogni edificio di cui sono coperti i danni dovuti a incendio o esplosione, anche dopo attacchi terroristici; (b) tutti gli edifici sono interamente o parzialmente situati entro un raggio di 200 metri. 3.   Ai fini del paragrafo 2, la serie di edifici può essere coperta da uno o vari contratti di assicurazione o di riassicurazione.
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