Art. 133 · Sottomodulo del rischio di responsabilità civile

Art. 133

Sottomodulo del rischio di responsabilità civile

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di responsabilità civile 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile è uguale a: dove: (a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di gruppi di rischio di responsabilità civile (i,j) di cui all'allegato XI; (b) Corr(liability,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di responsabilità civile dei gruppi di rischio di responsabilità civile i e j di cui all'allegato XI; (c) SCR(liability,i) è il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile del gruppo di rischio di responsabilità civile i. 2.   Per tutti i gruppi di rischio di responsabilità civile di cui all'allegato XI, il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile di un determinato gruppo di rischio di responsabilità civile i è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale a: dove: (a) f(liability,i) è il fattore di rischio per il gruppo di rischio di responsabilità civile i di cui all'allegato XI; (b) P(liability,i) sono i premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel corso dei 12 mesi successivi in relazione alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i; a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione. 3.   Il calcolo della perdita di fondi propri di base di cui al paragrafo 2 è basato sulle seguenti ipotesi: (a) la perdita del gruppo di rischio di responsabilità civile i è causata da ni sinistri e le perdite causate da tali sinistri sono rappresentative dell'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i e corrispondono alla perdita del gruppo di rischio di responsabilità civile i; (b) il numero di sinistri ni è pari al numero intero più basso che supera il seguente importo: dove: i) f(liability,i) e P(liability,i) sono definiti come indicato al paragrafo 2; ii) Lim(i,1) è il limite di responsabilità civile più elevato per l'indennizzo fornito dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel gruppo di rischio di responsabilità civile i; (c) qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisca una copertura illimitata nel gruppo di rischio di responsabilità civile i, il numero di sinistri ni è uguale a uno.
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