Art. 7
Disposizioni transitorie
In vigore dal 8 ott 2014
Disposizioni transitorie
In deroga all', paragrafo 1, primo comma, per l'anno 2014 l'ABE determina il campione da utilizzare per individuare un soggetto interessato in quanto G-SII entro il 14 gennaio 2015. Le autorità incaricate segnalano all'ABE entro il 21 gennaio 2015 i valori degli indicatori dei soggetti interessati inclusi nel campione basandosi sui dati di fine esercizio anteriori al luglio 2014. Sulla base di tali valori degli indicatori, l'ABE calcola entro il 30 gennaio 2015 i denominatori per l'anno 2014. Le autorità incaricate determinano, sulla base dei denominatori, il punteggio per l'anno 2014 dei soggetti interessati. Esse individuano i G-SII e li assegnano alle sottocategorie. Contestualmente l'autorità incaricata comunica entro il 28 febbraio 2015 i G-SII individuati alla Commissione, al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e all'ABE e ne pubblica le denominazioni e i punteggi per l'anno 2014.
In deroga all', paragrafo 2, l'individuazione di un soggetto interessato in quanto G-SII e la sottocategoria a cui è assegnato sulla base dei punteggi attribuiti per l'anno 2014 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Storico versioni
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