Art. 3

Parametri comuni della metodologia

In vigore dal 8 ott 2014
Parametri comuni della metodologia 1.   L'ABE individua un campione di enti o gruppi i cui valori degli indicatori sono utilizzati come valori di riferimento che rappresentano il settore bancario mondiale per il calcolo dei punteggi, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, in particolare il campione utilizzato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria per l'individuazione delle banche di rilevanza sistemica globale, e ne informa le autorità incaricate dei soggetti interessati inclusi nel campione entro il 31 luglio di ogni anno. Il campione comprende soggetti interessati e banche autorizzate in paesi terzi, includendo i 75 più grandi sulla base dell'esposizione complessiva ai sensi dell', paragrafo 1, nonché soggetti interessati designati in quanto G-SII e banche di paesi terzi designate in quanto di rilevanza sistemica a livello globale nell'anno precedente. L'ABE aggiunge o esclude soggetti interessati o banche autorizzate in paesi terzi se e nella misura necessaria ad assicurare un sistema di riferimento adeguato per la valutazione della rilevanza sistemica che rifletta i mercati finanziari mondiali e l'economia mondiale, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, compreso il campione utilizzato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. 2.   Entro il 31 luglio di ogni anno l'autorità incaricata segnala all'ABE i valori degli indicatori di ogni soggetto interessato autorizzato nella propria giurisdizione avente una misura dell'esposizione superiore a 200 miliardi di EUR. L'autorità incaricata assicura che i valori degli indicatori siano identici a quelli trasmessi al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e a quelli oggetto di informativa da parte del soggetto interessato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione (3). L'autorità incaricata utilizza i modelli figuranti nello stesso atto. 3.   L'ABE calcola i denominatori sulla base dei valori degli indicatori segnalati dall'autorità incaricata ai sensi del paragrafo 2, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, in particolare i denominatori per l'anno pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e li comunica alle autorità incaricate. Il denominatore di un indicatore è pari alla somma dei valori degli indicatori di tutti i soggetti interessati e delle banche autorizzate in paesi terzi inclusi nel campione, segnalati per i soggetti interessati ai sensi del paragrafo 2 e resi pubblici dalle banche autorizzate in paesi terzi il 31 luglio dell'anno in questione.
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Parametri comuni della metodologia (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/1222) — Testo vigente | Portale Normativo