Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 ott 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «soggetto interessato»: l'ente impresa madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE;
2) «valore dell'indicatore»: per ogni indicatore di cui all' e per ogni soggetto interessato del campione, il valore individuale dell'indicatore e per ogni banca autorizzata in un paese terzo, un valore individuale equiparabile reso pubblico conformemente a norme concordate a livello internazionale;
3) «denominatore»: per ciascun indicatore, il valore complessivo pari alla somma dei valori degli indicatori dei soggetti interessati e delle banche autorizzate in paesi terzi inclusi nel campione;
4) «punteggio limite»: valore del punteggio che determina il limite più basso e i limiti tra le cinque sottocategorie definite all'articolo 131, paragrafo 9, della direttiva 2013/36/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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