Art. 4
Procedura di individuazione
In vigore dal 8 ott 2014
Procedura di individuazione
1. L'autorità incaricata calcola il punteggio dei soggetti interessati inclusi nel campione comunicato dall'ABE autorizzati nella propria giurisdizione entro il 15 dicembre di ogni anno. L'autorità incaricata che, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza, designa un soggetto interessato in quanto G-SII, ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, trasmette per iscritto all'ABE una dichiarazione dettagliata sui motivi della sua valutazione entro il 15 dicembre di ogni anno.
2. L'individuazione di un soggetto interessato in quanto G-SII e la relativa assegnazione ad una sottocategoria acquista efficacia il 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno di calendario in cui sono stati determinati i denominatori ai sensi dell'.
Storico versioni
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