Art. 5

Individuazione in quanto G-SII, determinazione del punteggio e assegnazione alle sottocategorie

In vigore dal 8 ott 2014
Individuazione in quanto G-SII, determinazione del punteggio e assegnazione alle sottocategorie 1.   I valori degli indicatori si basano sui dati di fine esercizio dell'anno precedente su base consolidata segnalati dal soggetto interessato e, per le banche autorizzate nei paesi terzi, sui dati resi pubblici in conformità alle norme concordate a livello internazionale. Per i soggetti interessati il cui esercizio termina il 30 giugno le autorità incaricate possono utilizzare i valori degli indicatori basati sulla posizione di detti soggetti al 31 dicembre. 2.   L'autorità incaricata determina il punteggio di ogni soggetto interessato incluso nel campione come la media semplice dei punteggi delle categorie, fatto salvo un punteggio massimo pari a 500 punti per la categoria che misura la sostituibilità. Il punteggio di ogni categoria è calcolato come la media semplice dei valori ottenuti dividendo ciascun valore dell'indicatore della categoria per il denominatore dell'indicatore comunicato dall'ABE. I punteggi sono espressi in punti base e sono arrotondati al punto base più vicino. 3.   Il punteggio limite più basso è pari a 130 punti base. Le sottocategorie sono ripartite come segue: a) la sottocategoria 1 comprende i punteggi da 130 a 229 punti base; b) la sottocategoria 2 comprende i punteggi da 230 a 329 punti base; c) la sottocategoria 3 comprende i punteggi da 330 a 429 punti base; d) la sottocategoria 4 comprende i punteggi da 430 a 529 punti base; e) la sottocategoria 5 comprende i punteggi da 530 a 629 punti base. 4.   L'autorità incaricata individua un soggetto interessato in quanto G-SII se il punteggio del soggetto è pari o superiore al punteggio limite più basso. La decisione di designare un soggetto interessato in quanto G-SII, adottata nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, si basa sulla valutazione della possibilità che il suo fallimento abbia un significativo impatto negativo sui mercati finanziari mondiali e sull'economia mondiale. 5.   L'autorità incaricata assegna il G-SII ad una sottocategoria in base al punteggio. La decisione di riassegnare un G-SII ad una sottocategoria superiore, adottata nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 10, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, si basa sulla valutazione della possibilità che il suo fallimento abbia un maggiore impatto negativo sui mercati finanziari mondiali e sull'economia mondiale. 6.   Per le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere utilizzati indicatori accessori, che non sono indicatori della probabilità che il soggetto interessato fallisca. Le decisioni comprendono informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili.
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