Art. 6
Procedure di comunicazione
In vigore dal 30 set 2014
Procedure di comunicazione
1. L’entità notificante trasmette i file di dati conformemente al sistema di comunicazione del sito web degli SFS e alle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM sul proprio sito web.
2. L’AESFEM pubblica le istruzioni tecniche sul proprio sito web entro il 1o luglio 2016.
3. L’entità notificante conserva i file inviati al sito web sugli SFS e da questo ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. Su richiesta, l’entità notificante o l’emittente, il cedente o il promotore rendono disponibili i file alle autorità settoriali competenti, quali definite all’, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 1060/2009.
4. Se l’entità notificante o l’emittente, il cedente o il promotore riscontrano errori materiali nei dati comunicati al sito web degli SFS, correggono i dati in questione senza indebito ritardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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