Art. 5
Frequenza della comunicazione
In vigore dal 30 set 2014
Frequenza della comunicazione
1. Le informazioni di cui all’, lettere a) e d), sono rese disponibili trimestralmente, non oltre il mese successivo alla data dovuta di pagamento degli interessi sullo strumento finanziario strutturato in questione.
2. Le informazioni di cui all’, lettere b) e c), sono rese disponibili immediatamente dopo l’emissione dello strumento finanziario strutturato.
3. In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
quando i requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (5) si applicano anche in relazione allo strumento finanziario strutturato, le informazioni comunicate a norma di tale articolo sono successivamente pubblicate immediatamente anche sul sito web degli SFS da parte dell’entità notificante;
b)
se la lettera a) non si applica, l’entità notificante comunica immediatamente al sito web degli SFS le modifiche o gli eventi significativi nei seguenti casi:
i)
violazione degli obblighi stabiliti nei documenti trasmessi ai sensi d’, lettera b);
ii)
caratteristiche strutturali che possono avere un impatto significativo sulla performance dello strumento finanziario strutturato;
iii)
caratteristiche di rischio dello strumento finanziario strutturato e delle attività sottostanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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