Art. 7
Comunicazione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione
In vigore dal 30 set 2014
Comunicazione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione
1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari strutturati emessi nel periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione del presente regolamento, l’emittente, il cedente e il promotore assolvono gli obblighi di comunicazione stabiliti nel presente regolamento solo in relazione agli strumenti finanziari strutturati ancora in essere alla data di applicazione del presente regolamento.
2. L’emittente, il cedente e il promotore non sono tenuti a conservare la registrazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione del presente regolamento.
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