Art. 3

Informazioni da comunicare

In vigore dal 30 set 2014
Informazioni da comunicare Se lo strumento finanziario strutturato è garantito da una delle attività sottostanti di cui all’, l’entità notificante trasmette le seguenti informazioni al sito web degli SFS: a) informazioni a livello del prestito, mediante i modelli di comunicazione standardizzati di cui agli allegati da I a VII; b) se applicabile allo strumento finanziario strutturato, i seguenti documenti, compresa la descrizione dettagliata delle sequenze dei flussi di pagamento (waterfall) dello strumento finanziario strutturato: i) il documento o il prospetto di offerta finale, insieme ai documenti relativi alla conclusione dell’operazione, compresi i documenti pubblici cui è fatto riferimento nel prospetto o che disciplinano il funzionamento dell’operazione, esclusi i pareri legali; ii) l’accordo di vendita, di cessione, di novazione o di trasferimento delle attività e le pertinenti dichiarazioni di trust; iii) gli accordi di gestione (servicing), di gestione di riserva (back-up servicing), di amministrazione e di gestione della liquidità; iv) l’atto di costituzione del trust, l’atto di costituzione di garanzia, il contratto di agenzia, il contratto relativo al conto bancario, il contratto di investimento garantito, i termini incorporati o il quadro del master trust o l’accordo sulle definizioni del master; v) i pertinenti accordi tra creditori, la documentazione sugli swap, i contratti di prestito subordinato, i contratti di prestito alle start-up e gli accordi sulla linea di liquidità; vi) ogni altra documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione; c) quando il prospetto non è stato redatto conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), una sintesi dell’operazione o un riepilogo delle principali caratteristiche dello strumento finanziario strutturato, ivi compresi: i) la struttura dell’operazione; ii) le caratteristiche dell’attività, i flussi di cassa, i dispositivi di supporto del credito e di supporto della liquidità; iii) i diritti di voto del detentore dell’obbligazione, il rapporto tra i detentori delle obbligazioni e altri creditori garantiti nel quadro dell’operazione; iv) l’elenco di tutti gli eventi attivatori menzionati nei documenti trasmessi al sito web degli SFS conformemente alla lettera b) che potrebbero avere un impatto significativo sulla performance degli strumenti finanziari strutturati; v) i diagrammi di struttura che presentano un quadro d’insieme dell’operazione, dei flussi di cassa e dell’assetto proprietario; d) le comunicazioni agli investitori, contenenti le informazioni di cui all’allegato VIII.
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Informazioni da comunicare (Art. 3 Regolamento (UE) 2015/3) — Testo vigente | Portale Normativo