Art. 2
Entità notificante
In vigore dal 30 set 2014
Entità notificante
1. L’emittente, il cedente e il promotore dello strumento finanziario strutturato possono incaricare una o più entità notificanti della pubblicazione delle informazioni richieste a norma degli e dell’, paragrafo 3, del presente regolamento sul sito web di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1060/2009 (di seguito «il sito web degli SFS»). Le predette entità pubblicano le informazioni richieste sul sito web degli SFS conformemente agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento.
2. L’emittente, il cedente e il promotore dello strumento finanziario strutturato che hanno incaricato una o più entità ai sensi del paragrafo 1 ne danno comunicazione all’AESFEM senza indebito ritardo. L’incarico lascia impregiudicata la responsabilità dell’emittente, del cedente e del promotore per quanto riguarda il rispetto dell’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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