Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 set 2014
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica agli strumenti finanziari strutturati emessi dopo la sua data di entrata in vigore il cui emittente, cedente o promotore è stabilito nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:3:oj#art-1