Art. 6
Rating sovrani e rating di finanze pubbliche
In vigore dal 30 set 2014
Rating sovrani e rating di finanze pubbliche
1. Quando comunicano i dati relativi ai rating sovrani, ai rating di enti pubblici e ai rating di organizzazioni sovranazionali e alle relative emissioni di debito, le agenzie di rating del credito classificano il rating in uno dei seguenti settori:
a)
Stato, se l’entità valutata è uno Stato o se l’emittente del debito, dell’obbligazione finanziaria, del titolo di debito o di altro strumento finanziario valutati è uno Stato o una società veicolo di uno Stato, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera v), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1060/2009 e se il rating si riferisce ad uno Stato;
b)
autorità regionale o locale, se l’entità valutata è un’autorità regionale o locale o se l’emittente del debito, dell’obbligazione finanziaria, del titolo di debito o di altro strumento finanziario valutati è un’autorità regionale o locale o una società veicolo di un’autorità regionale o locale, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera v), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1060/2009 e se il rating si riferisce ad un’autorità regionale o locale;
c)
istituzione finanziaria internazionale, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera v), punto iii), del regolamento (CE) n. 1060/2009;
d)
organizzazione sovranazionale, ossia istituzioni non incluse nella lettera c), costituite, possedute e controllate da più di un governo sovrano azionista, fra cui le organizzazioni di cui all’allegato I, sezione U, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
e)
enti pubblici, compresi quelli di cui all’allegato I, sezioni O, P e Q, del regolamento (CE) n. 1893/2006.
2. Qualora non sia possibile individuare un paese specifico come paese di emissione per le istituzioni finanziarie internazionali o le organizzazioni sovranazionali di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l’emittente valutato è classificato come «internazionale» nel campo 10 della tabella 1 di cui all’allegato I, parte 2.
Storico versioni
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