Art. 4

Rating di società

In vigore dal 30 set 2014
Rating di società 1.   Quando comunicano i rating di società, le agenzie di rating del credito classificano il rating in uno dei seguenti segmenti di attività: a) enti finanziari, comprese banche, intermediari e dealer; b) assicurazioni; c) tutte le altre società o tutti gli altri emittenti non inclusi nelle lettera a) e b). 2.   Le agenzie di rating del credito classificano le emissioni societarie in uno dei seguenti tipi di emissioni: a) obbligazioni; b) obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all’articolo 129, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (7); c) altri tipi di obbligazioni garantite, non inclusi nella lettera b), per l’emissione del cui rating l’agenzia di rating del credito ha utilizzato metodologie, modelli o ipotesi principali di rating specifici per le obbligazioni garantite; d) altri tipi di emissioni societarie non inclusi nelle lettere a), b) e c). 3.   Il codice paese di un’entità valutata o delle sue emissioni indicato nel campo 10 della tabella 1 di cui all’allegato I, parte 2, è il codice del paese di domicilio dell’entità.
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