Art. 5
Rating di strumenti finanziari strutturati
In vigore dal 30 set 2014
Rating di strumenti finanziari strutturati
1. I rating di strumenti finanziari strutturati si riferiscono a strumenti finanziari o ad altre attività derivanti da un’operazione o da uno schema di cartolarizzazione ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Quando comunicano i rating di strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito classificano il rating in una delle seguenti classi di attività:
a)
strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (asset-backed securities – ABS), ivi compresi prestiti per l’acquisto di automobili/barche/aerei, prestiti per studenti, crediti al consumo, prestiti alle piccole e medie imprese, prestiti per assistenza sanitaria, prestiti per manufactured housing (case prefabbricate), prestiti per produzioni cinematografiche, prestiti alle imprese nel settore dei servizi pubblici (utility loans), leasing di impianti, crediti su carte di credito, privilegi del fisco, crediti deteriorati, prestiti per veicoli per il tempo libero, leasing a privati e imprese, crediti commerciali;
b)
strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (mortgage-backed securities – MBS) residenziali, sia di prima qualità che non di prima qualità, e home equity loans (prestiti ipotecari per i consumi);
c)
MBS non residenziali, compresi prestiti per uffici o esercizi commerciali, prestiti a ospedali, residenze assistenziali e impianti di stoccaggio, prestiti a hotel e case di cura, prestiti industriali e proprietà immobiliari multifamiliari;
d)
collateralised debt obligations (CDO), compresi collateralised loan obligations, credit-backed obligations, collateralised synthetic obligations, single-tranche collateralised debt obligations, credit fund obligations, CDO di ABS e CDO di CDO;
e)
asset-backed commercial papers (cambiali finanziarie garantite da attività);
f)
altri strumenti finanziari strutturati non inclusi nelle lettere da a) a e), fra cui obbligazioni garantite strutturate, structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato), titoli collegati ad assicurazioni (insurance-linked securities) e veicoli di cartolarizzazione del tipo derivative product companies (DPC).
3. Se del caso, nel campo 34 della tabella 1 di cui all’allegato I, parte 2, l’agenzia di rating del credito indica inoltre la sottoclasse di attività a cui lo strumento valutato appartiene.
4. Il codice paese degli strumenti finanziari strutturati è il codice del paese di domicilio della maggioranza delle attività sottostanti ed è indicato nel campo 10 della tabella 1 di cui all’allegato I, parte 2. Qualora non sia possibile individuare il paese di domicilio della maggior parte delle attività sottostanti, lo strumento valutato viene classificato come «internazionale».
Storico versioni
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