Art. 2
Comunicazione dei default e dei ritiri
In vigore dal 30 set 2014
Comunicazione dei default e dei ritiri
1. L’agenzia di rating del credito comunica il default in relazione a un rating nei campi 6 e 13 della tabella 2 di cui all’allegato I, parte 2, se si è verificato uno dei seguenti eventi:
a)
il rating indica che si è verificato un default in base alla definizione di default dell’agenzia di rating del credito;
b)
il rating è stato ritirato in seguito all’insolvenza dell’entità valutata o alla ristrutturazione del debito;
c)
qualsiasi altro caso in cui l’agenzia di rating del credito ritiene che l’entità o lo strumento valutato siano in default, compromessi in maniera sostanziale o in condizioni equivalenti.
2. In caso di ritiro di un rating comunicato, il motivo del ritiro è indicato nel campo 11 della tabella 2 di cui all’allegato I, parte 2.
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