Art. 2

Comunicazione dei default e dei ritiri

In vigore dal 30 set 2014
Comunicazione dei default e dei ritiri 1.   L’agenzia di rating del credito comunica il default in relazione a un rating nei campi 6 e 13 della tabella 2 di cui all’allegato I, parte 2, se si è verificato uno dei seguenti eventi: a) il rating indica che si è verificato un default in base alla definizione di default dell’agenzia di rating del credito; b) il rating è stato ritirato in seguito all’insolvenza dell’entità valutata o alla ristrutturazione del debito; c) qualsiasi altro caso in cui l’agenzia di rating del credito ritiene che l’entità o lo strumento valutato siano in default, compromessi in maniera sostanziale o in condizioni equivalenti. 2.   In caso di ritiro di un rating comunicato, il motivo del ritiro è indicato nel campo 11 della tabella 2 di cui all’allegato I, parte 2.
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