Art. 1

Dati da comunicare

In vigore dal 30 set 2014
Dati da comunicare 1.   Le agenzie di rating del credito comunicano, conformemente agli , i dati su tutti i rating del credito e su tutte le prospettive di rating emessi o avallati. Le agenzie di rating del credito comunicano tutti i rating del credito e tutte le prospettive di rating emessi a livello di entità valutata e, se del caso, su tutti gli strumenti di debito da questa emessi. 2.   Le agenzie di rating del credito assicurano l’accuratezza, la completezza e la disponibilità dei dati comunicati all’AESFEM e fanno in modo che le informazioni siano trasmesse conformemente agli utilizzando opportuni sistemi sviluppati sulla base delle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM. 3.   Le agenzie di rating del credito comunicano immediatamente all’AESFEM eventuali circostanze eccezionali che possano impedire temporaneamente o ritardare la comunicazione ai sensi del presente regolamento. 4.   Per i gruppi di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di effettuare per loro conto le comunicazioni previste dal presente regolamento. Le agenzie di rating del credito per conto delle quali viene effettuata la comunicazione sono indicate nei dati comunicati all’AESFEM. 5.   Ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’agenzia di rating del credito che comunica i dati per conto del gruppo può includere i dati sui rating del credito e sulle prospettive di rating emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo e non avallati. Quando l’agenzia di rating del credito non comunica tali dati, ne spiega il motivo nella comunicazione dei dati qualitativi, nei campi 9 e 10 della tabella 1 di cui all’allegato I, parte 1, del presente regolamento. 6.   Le agenzie di rating del credito rendono pubblico se il rating del credito o la prospettiva di rating comunicati sono richiesti o non richiesti, specificando in quest’ultimo caso se vi è stata o no partecipazione ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
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