Art. 8
Comunicazione ai fini della pubblicazione sull’ERP
In vigore dal 30 set 2014
Comunicazione ai fini della pubblicazione sull’ERP
1. Le agenzie di rating del credito comunicano i dati di tutti i rating del credito o di tutte le prospettive di rating ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 ogni volta che emettono o avallano un rating del credito o una prospettiva di rating che non sono comunicati unicamente agli investitori dietro pagamento di una provvigione.
2. I rating del credito e le prospettive di rating di cui al paragrafo 1, emessi tra le ore 20:00:00 CET (Central European Time) (9) di un giorno e le ore 19:59:59 CET del giorno successivo sono comunicati entro le ore 21:59:59 CET del giorno successivo.
3. Per ogni rating del credito o prospettiva di rating comunicati ai sensi del paragrafo 1, viene trasmesso contestualmente il comunicato stampa di accompagnamento di cui all’allegato I, sezione D, parte I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Se il comunicato stampa è redatto e trasmesso in una lingua diversa dall’inglese, può essere trasmessa anche la versione in lingua inglese se e nel momento in cui si rende disponibile.
4. Per i rating di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), viene trasmessa la relazione di studio di accompagnamento di cui all’allegato I, sezione D, parte III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Se la relazione di studio è redatta e trasmessa in una lingua diversa dall’inglese, può essere trasmessa anche la versione in lingua inglese se e nel momento in cui si rende disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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