Art. 9

Comunicazione ai fini della vigilanza dell’AESFEM

In vigore dal 30 set 2014
Comunicazione ai fini della vigilanza dell’AESFEM 1.   Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito comunicano i dati di tutti i rating del credito e delle prospettive di rating emessi o avallati, o emessi in un paese terzo e non avallati di cui all’, paragrafo 5, comprese informazioni su tutte le entità o gli strumenti di debito che sono loro sottoposti per un’analisi iniziale o per un rating preliminare di cui all’allegato I, sezione D, parte I, punto 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. 2.   Per i rating del credito e le prospettive di rating a cui non si applica l’ le agenzie di rating del credito comunicano mensilmente i dati di rating relativi al mese di calendario precedente. 3.   L’agenzia di rating del credito con meno di 50 dipendenti non appartenente ad un gruppo di agenzie di rating del credito fornisce i dati di rating di cui al paragrafo 2 ogni due mesi, a meno che l’AESFEM imponga la comunicazione mensile in considerazione della natura, della complessità e della gamma dei rating del credito emessi. I dati di rating si riferiscono ai due mesi di calendario precedenti. 4.   I dati di rating di cui al paragrafo 2 sono trasmessi all’AESFEM entro 15 giorni dalla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione. Se il quindicesimo giorno del mese cade in un giorno festivo nel paese di domicilio dell’agenzia di rating del credito, o, se l’agenzia di rating del credito effettua la comunicazione per conto di un gruppo ai sensi dell’, paragrafo 4, nel paese di domicilio di detta agenzia di rating del credito, la scadenza è il giorno lavorativo successivo. 5.   Se nel mese di calendario precedente non sono stati emessi rating del credito o prospettive di rating di cui al paragrafo 1, l’agenzia di rating del credito non è tenuta alla comunicazione.
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