Art. 12
Struttura dei dati
In vigore dal 30 set 2014
Struttura dei dati
1. Le agenzie di rating del credito comunicano all’AESFEM i dati qualitativi nel formato indicato nelle tabelle di cui all’allegato I, parte 1, contestualmente alla prima comunicazione dei dati di rating conformemente all’. Eventuali modifiche delle comunicazioni dei dati qualitativi sono immediatamente comunicate al sistema dell’AESFEM, come aggiornamenti, prima che i dati di rating interessati dalle modifiche siano trasmessi all’AESFEM. Quando l’agenzia di rating del credito effettua la comunicazione per conto di un gruppo, conformemente all’, paragrafo 4, all’AESFEM può essere trasmesso un unico insieme di data qualitativi.
2. Le agenzie di rating del credito comunicano i dati di rating per i rating di cui agli nel formato indicato nelle tabelle dell’allegato I, parte 2.
Storico versioni
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